Emergenza incendi boschivi 2024

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Prevenzione e repressione degli incendi boschivi sul territorio comunale

Data:

24 Giugno 2024

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Descrizione

Considerata la natura prevalentemente agricola del territorio comunale e la presenza di tutti i fattori predisponenti l'innesco di incendi e la propagazione del fuoco: condizioni climatiche (alta temperatura, siccità, ventosità, ecc.), geomorfologia (pendenze, esposizione all'irraggiamento solare, ecc.), caratteristiche vegetazionali e selvicolturali (presenza di specie più o meno infiammabili e/ o combustibili, ecc.);

Considerato che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di diversa natura che apportano grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

Atteso che, al fine di una efficace prevenzione per gli incendi boschivi, i necessari interventi di limitazione delle probabilità di innesco e di propagazione degli incendi, devono essere effettuati prima della stagione estiva, a cura e spese dei proprietari dei boschi o possessori di terreni invasi da vegetazione infiammabile, con un tempo utile massimo entro l'inizio della stagione estiva di ogni anno e che comunque, anche per tutto il periodo estivo dette aree vanno mantenute in condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

ORDINA

  • Che tutti i proprietari, detentori e possessori a qualsiasi titolo, di terreni boschivi e cespugliati, dovranno provvedere alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità; in particolare dovranno procedere all'estirpazione di sterpaglie, erba secca, residui di vegetazione e cespugli nonché alla rimozione di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile;
  • Che ogni cittadino si attenga alle prescrizioni sopra esposte e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;
  • Che le attività di prevenzione incendi di cui sopra non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di piste tagliafuoco.
  • Che le predette attività dovranno essere effettuate entro il 30/06/2024 e le condizioni dovranno essere mantenute fino al 30/09/2024, fatta salva l’eventualità di estendere il periodo in relazione all'andamento climatico.

AVVERTE

Che avverso il presente atto è esperibile ricorso al competente T.A.R. entro il termine di giorni 60 dalla data della presente o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

Che i proprietari e i possessori a qualsiasi titolo di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza e per inosservanza della presente ordinanza salvo le altre prescrizioni delle vigenti leggi;

Che a carico degli inadempienti saranno applicate le sanzioni previste dalle leggi generali e speciali citate in premessa e sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dei seguenti articoli del Codice Penale: 423, 424, 425, 436, 449, 451 e 652;

DISPONE

Di dare alla presente ordinanza opportuna e adeguata diffusione mediante:

  • Pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune;
  • Inserimento nel sito internet del Comune, www.comune.calanna.rc.it;
  • Affissione in luoghi e locali pubblici di tutto il territorio comunale;

TRASMETTE

La presente ordinanza 1) alla Prefettura di Reggio Calabria, 2) alla Regione Calabria Settore Protezione Civile Germaneto Catanzaro, 3) alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, 4) alla Stazione Corpo Forestale dello Stato di Reggio Calabria, 5) alla Stazione Corpo Forestale dello Stato di San Roberto, 6) alla Polizia Metropolitana di Reggio Calabria, 7) alla Polizia Stradale di Reggio Calabria, 8) al Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, 9) all’Anas sezione staccata di Reggio Calabria, 10) alla Stazione dei Carabinieri di Calanna, 11) alla Stazione dei Carabinieri di Villa San Giovanni, 12) alla Polizia di Stato di Villa San Giovanni, 13) alla Guardia di Finanza di Villa San Giovanni, 14) all’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Calanna.

ai fini di disporre con il proprio personale la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni nella medesima contenute.

Ultimo aggiornamento: 23/08/2024, 11:48

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